STATUTO DEL COMITATO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI
DI CITTIGLIO, CARAVATE, GEMONIO E PAESI LIMITROFI
Art.1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL COMITATO.
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Ai sensi dell’art.3 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, è costituita in Cittiglio, con sede in Via G. Carducci 11, una organizzazione di volontariato per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute dei cittadini residenti nei Comuni di Cittiglio, Caravate, Gemonio e paesi limitrofi.
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Il Comitato assume la denominazione “COMITATO AMBIENTE VERBANO” e in termini abbreviati “ORGANIZZAZIONE”.
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L’Organizzazione opera esclusivamente per fini di solidarietà, e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.
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L’organizzazione non ha fini di lucro, anche indiretto, ed i volontari che aderiranno non possono ritirare gli eventuali contributi versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’ente.
Art.2 – DEMOCRATICITA’ DEL COMITATO.
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Possono aderire all’Organizzazione tutti i cittadini italiani e non.
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Tutti i componenti dell’Organizzazione hanno piena parità di trattamento e di posizione indipendentemente dalla data di adesione.
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L’ultimo iscritto ha gli stessi diritti e gli stessi doveri di un socio fondatore. Questo requisito consente di creare un’Organizzazione interna che escluda, attraverso l’adozione di un metodo collegiale e del principio maggioritario, la creazione di situazioni oligarchiche.
Art.3 – FINALITA’
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L’Organizzazione ha la finalità di perseguire la tutela dell’ambiente in generale, ed in particolare la tutela della salute pubblica dei cittadini residenti nei Comuni di Cittiglio, Caravate, Gemonio e paesi limitrofi in relazione ad eventuali rischi derivanti da attività industriali generalmente intese ed estrattive presenti nella zona.
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In particolare l’Organizzazione:
a) Promuove lo studio dei problemi che interessano direttamente la salute dei cittadini.
b) Propone le soluzioni più avanzate nell’interesse dei cittadini.
c) Formula proposte agli Enti Locali (Comuni, Provincia e Regione).
d) Formula le richieste e le proposte volte alla difesa dell’ambiente ed alla tutela della salute dei cittadini.
e) Svolge azioni di informazione a favore dei cittadini attraverso la diffusioni di notizie, comunicati, studi, proposte ecc…. che riguardino i medesimi.
Art.4 – MEZZI FINANZIARI
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I mezzi finanziari per perseguire le finalità dell’Organizzazione sono costituiti:
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Da quote associative e contributi volontari degli associati.
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Contributi dei privati.
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Contributi di Enti ed Istituzioni Pubbliche.
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Da altre entrate compatibili con la finalità sociale dell’associazione.
Art.5 –ORGANI STATUTARI E DURATA
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Sono organi dell’Organizzazione:
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L’ ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
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IL COMITATO DIRETTIVO
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IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE.
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I componenti degli Organi Statutari durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
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Tutte le funzioni sono gratuite.
Art.6 – L’ASSEMBLEA
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L’Assemblea assicura la democraticità dell’Organizzazione ed è composta da tutti gli associati.
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L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Organizzazione.
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Compiti dell’Assemblea:
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Delinea le direttive di massima dell’attività associativa.
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Delibera su tutto ciò che riguarda la vita e la gestione dell’Organizzazione.
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Nomina il Comitato Direttivo.
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Stabilisce l’eventuale quota associativa.
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Delibera lo scioglimento dell’Organizzazione e l’eventuale devoluzione del suo patrimonio ad altra realtà che opera per le medesime finalità
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Le riunioni in prima convocazione sono valide se interviene la metà più uno degli associati in regola con il versamento della quota associativa.
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In seconda convocazione, che può essere preannunciata con l’avviso di prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo degli associati.
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La convocazione avviene mediante: sms, e-mail, telefonino o lettera scritta.
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Tutti gli associati hanno diritto di intervenire e votare.
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Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.
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L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Comitato direttivo lo ritenga necessario, anche su richiesta di almeno 1/10 degli associati.
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Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente, nominato di volta in volta dall’Assemblea.
Art.7 – COMITATO DIRETTIVO
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Il Comitato direttivo è composto da un di minimo cinque a un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea.
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Il Comitato direttivo elegge fra i propri componenti un Presidente e un Vice-Presidente.
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Le riunioni, presiedute dal Presidente sono valide se interviene almeno la metà più uno dei componenti.
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Le decisioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
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Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti.
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Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente, nominato di volta in volta.
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Il Comitato direttivo deve essere nominato immediatamente dopo l’approvazione del presente statuto e dura in carica tre anni.
Art. 8 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
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Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato direttivo e durano in carica tre anni.
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Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Comitato direttivo.
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In caso di impedimento o assenza è sostituito dal Vice-Presidente.
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Il Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organismi collegiali.
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Il Vice-Presidente è autorizzato a rappresentare l’associazione dinanzi le Istituzioni al fine di richiedere atti ed informazioni ambientali.
Art. 9 – REVISORE DEI CONTI.
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Il Revisore dei Conti è Organo di Controllo e viene eletto dall’ Assemblea.
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Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai bilanci e ai consuntivi annuali.
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Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletto soltanto per un ulteriore triennio.
Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE STATUTARIE.
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Lo Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea soltanto a maggioranza assoluta di voti, essendo presenti almeno la metà più uno degli associati
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L’Associazione scadrà il 31 dicembre 2020.
Art.11 – NORMA FISCALE
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L’Organizzazione di volontariato non ha fini di lucro e l’atto costitutivo sarà redatto in esenzione dell’imposta di bollo.
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Si richiede ai fini fiscali l’esenzione dell’imposta di registro ai sensi dell’art.8 della Legge n.261/1991.